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DL Energia: novità su permessi e autorizzazioni impianti fotovoltaici

Il Dl Energia, chiamato anche decreto bollette, è diventato legge il 21 aprile con l’approvazione al Senato. Come abbiamo spiegato in un recente articolo, il decreto contiene interventi sul caro bollette e a favore delle imprese, oltre che incentivi alla mobilità sostenibile e alla semplificazione dell’iter autorizzativo per l’installazione di impianti fotovoltaici.

In questo articolo ci concentreremo proprio sulla semplificazione delle norme che riguardano i pannelli solari in ambito residenziale, industriale e agricolo.

DL Energia: Impianti fotovoltaici e termici

La novità più rilevante che troviamo nel decreto energia è sicuramente la comparazione a interventi mi manutenzione ordinaria di:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (zona A), a prescindere dalla modalità della realizzazione
  • la realizzazione delle opere atte alla connessione alla rete elettrica

Ciò significa che le installazioni non sono più subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso: una notevole semplificazione dell’iter che dovrebbe favorire e velocizzare l’aumento di capacità rinnovabile tra i privati.

A questa disposizione il decreto bollette distingue alcune eccezioni. In particolare sono esclusi gli impianti installati su beni paesaggistici di grande interesse pubblico: le ville, i parchi, giardini e gli immobili che hanno valore estetico e storico. Per casi di questo tipo, fotovoltaico, solare termico e opere di connessione alla rete elettrica resta necessario ottenere il nulla osta paesaggistico.

Tuttavia, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, e che i detti manti di copertura non siano realizzati in materiali della tradizione locale, non sono richieste autorizzazioni o atti di assenso.

Anche nel merito della comunicazione di realizzazione degli impianti, il DL Energia semplifica la procedura: per gli impianti di potenza superiore a 50 KW e fino a 200 KW che non necessitano di permessi, autorizzazioni e atti di assenso, basterà il modello unico semplificato.

Le nuove disposizioni del DL Energia per la modifica degli impianti

Anche per i casi di interventi di modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili le disposizioni hanno lo scopo di semplificare le procedure. Per effettuare modifiche, infatti, è possibile seguire l’iter semplificato. Nel caso in cui la modifica non sostanziale comporti l’aumento della potenza installata e necessiti di ulteriori opere connesse, queste ultime vengono autorizzate con la procedura semplificata applicabile all’intervento non sostanziale, tramite dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila).

Aree idonee e impianti agrivoltaici

Il decreto applica la Procedura abilitativa semplificata (Pas) anche nei casi di connessione alla rete elettrica di alta tensione e alle relative opere di connessione.

Inoltre, la Pas viene estesa ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici agricoli (agrivoltaici), di potenza non superiore a 10 MW, nelle aree idonee (nel raggio di tre chilometri dalle aree industriali, artigianali e commerciali).

Il decreto energia introduce anche deroghe alla norma che vieta, per gli impianti agrivoltaici, di accedere agli incentivi statali a favore delle fonti energetiche rinnovabili.

Impianti flottanti e aree industriali

La stessa operazione riguarda gli impianti fotovoltaici flottanti, ovvero installati sulla superficie di invasi e di bacini idrici, inclusi quelli di cave dismesse e a copertura dei canali di irrigazione. In questo caso la Pas si applica agli impianti flottanti di potenza sino a 10 MW, con annesse opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.

Cambiano infine anche le norme per l’installazione del fotovoltaico nelle aree industriali. Il decreto dà ora la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici e termici per una superficie fino al 60% dell’area industriale di pertinenza

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